SOCIETA ITALIANA TABACCOLOGIA (ETS)
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l'associazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 sotto la denominazione “Società italiana di Tabaccologia Onlus”, brevemente denominata "SITAB Onlus".
Ai sensi del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), non appena reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito denominato RUNTS), la presente associazione assumerà automaticamente la denominazione “Società italiana di Tabaccologia ETS”, brevemente denominata “SITAB ETS”.
L’indicazione della locuzione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS”, una volta reso operativo il RUNTS, dovrà sempre essere utilizzata nella denominazione della associazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in Roma.
L’ente può costituire sedi secondarie, locali e distrettuali, su tutto il territorio italiano ed extra nazionale.
Allo scopo di sviluppare i programmi e le proprie finalità, l’Associazione può promuovere tra i suoi soci, la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l’apertura di sedi periferiche, regionali, comunali e di distretto.
Il rappresentante regionale è nominato dal Consiglio Direttivo ed a lui sono affidati i rapporti con gli enti e le istituzioni locali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.
Art. 3 DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
L'Associazione, laica ed apolitica, non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di ricerca scientifica. Essa non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un’assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nei settori della formazione e della ricerca scientifica sul Tabacco, la sua coltivazione e produzione, gli aspetti medico-psico-sociali legati al suo consumo, nonché quelli relativi alla prevenzione e al trattamento del Tabagismo come dipendenza, ed ai problemi Fumo-correlati (PFC), e quindi segnatamente lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
- Ricerca scientifica di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore, ivi compreso l'aggiornamento continuo degli Operatori sui temi scientifici.
A tal scopo l’associazione potrà:
- Promuovere la ricerca multidisciplinare e la diffusione delle conoscenze, per ridurre gli effetti dannosi del Tabacco sugli individui e sulla società, per migliorare gli interventi di aiuto ai fumatori, e per ridurre la prevalenza del Tabagismo;
- Creare e sviluppare progetti sociali nel campo della prevenzione primaria e secondaria e del trattamento dei PFC, attuando ogni opportuna iniziativa, ed in particolare: servizi di documentazione,
convegni, manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico ed informativo, programmi multimediali, trasmissioni radiofoniche e cine-televisive; - Cooperare in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, collaborando con i pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali, associazioni aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei suoi fini statutari, anche se mantenendo la più completa indipendenza allo scopo di confrontare e scambiare le esperienze relative alla formazione, alla ricerca e alla clinica dei disturbi derivanti da Fumo attivo e passivo, nonché partecipare ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario con le finalità proprie istituzionali;
- Proporre/creare borse di studio per studenti concernenti lavori e ricerche sui PFC ed in particolar modo sulla dipendenza da Tabacco.
- Approfondire le implicazioni di carattere legale e sociale, come la tutela dei minori dal Fumo passivo e attivo, i diritti dei cittadini e la sicurezza sociale in materia di prevenzione dei danni da Fumo attivo e passivo.
- Formulare proposte sociali e politiche sul piano legislativo nell'ambito delle finalità espresse;
- Contribuire a creare competenze e figure professionali nel campo delle patologie e dei problemi Fumo-correlati, relative alla Promozione della Salute, alla prevenzione, delle politiche dell'auto-aiuto dell'assistenza ai cittadini;
- Sviluppare ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità espresse;
- Promuovere iniziative di valutazione dell’appropriatezza degli interventi in materia di controllo del tabagismo.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
Successivamente alla istituzione del Registro del terzo Settore ed ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 117/2017, l’associazione potrà esercitare le attività ivi previste purché le stesse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra indicate e comunque rimangano entro i limiti ed i criteri previsti dalla legge.
ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dalla rivista scientifica “Tabaccologia- Tobaccology”, organo ufficiale dell’Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e attività varie o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni;
- contributi e compensi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- donazioni provenienti da privati o da enti di qualsivoglia settore, purché non coinvolti nella produzione e nella commercializzazione di tabacco o derivati.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato unicamente per lo svolgimento e la realizzazione delle attività statutarie.
ART. 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono associarsi tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che per la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi, siano interessati a promuovere le attività dell'Associazione.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e deve essere comunicata agli interessati nel termine di sessanta giorni dalla domanda.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza non accolta si pronunci l’assemblea degli associati.
All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ed il relativo nominativo verrà iscritto nel registro degli associati. Chiunque può
aderire indipendentemente dal suo credo o confessione, razza o nazionalità.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci in regola con le quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.
I soci appartengono alle seguenti categorie:
- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla Fondazione dell'Associazione;
- Ordinari: coloro che, condividendo le finalità della Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Sostenitori: coloro che partecipano al sostegno della Associazione con un contributo superiore alla quota ordinaria;
- Onorari: coloro che siano stati insigniti di pubblico riconoscimento, alte personalità, o che abbiano reso servigi degni di riconoscimento all'Associazione.
Chiunque può assumere la figura di "Simpatizzante" partecipando allo sviluppo dell'Associazione con un libero contributo.
Sussiste incompatibilità per l’appartenenza all’associazione per chiunque intrattenga rapporti commerciali, d’affari o riceva finanziamenti da produttori o rivenditori di tabacco.
ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Sono diritti del Socio:
- partecipare alla vita e ai programmi scientifici dell'associazione;
- accedere alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da parte dell'associazione.
Sono doveri del Socio:
- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare nella misura delle sue possibilità alle attività dell'associazione;
- osservare le delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per i seguenti motivi:
- Dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
- Decesso;
- Esclusione per morosità o indegnità. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto del socio viene acquisito decorsi 30 giorni dalla delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo e dall’iscrizione del nominativo nel libro degli associati.
La qualifica di Associato non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
In conseguenza della perdita della qualità di socio non compete alcun diritto sul patrimonio della Associazione.
ART. 8 ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Collegio d'Onore;
5) l’Organo di controllo;
6) il Revisore dei conti.
Tutte le cariche associative devono essere esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.
ART. 9 ASSEMBLEA
Gli associati formano l'Assemblea.
Essa è convocata dal Presidente.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno annualmente o come da disposizioni legislative
vigenti.
Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, compresi i consiglieri o i componenti dell'organo di controllo; ogni socio non può ottenere più di tre deleghe; se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento, le deleghe possono essere cinque. Ciascun associato, maggiore di età, ha diritto a un voto. Spetta al Presidente ovvero, in caso di sua assenza, al vice-Presidente, di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa.
Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci, anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione.
L’Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno e si riunisce nella sede o in altra località, purché in Italia, da indicarsi nell'avviso di convocazione; l'avviso deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione mediante fax, e-mail, lettera, raccomandata, o altri mezzi che garantiscano la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare agli indirizzi/riferimenti forniti dal socio.
L’assemblea elettiva dei soci si tiene ogni 3 (tre) anni ed elegge il Consiglio Direttivo Nazionale che a sua volta nomina due presidenti, di cui uno assume la carica (“Presidente in carica”) e l’altro viene indicato per il mandato successivo (“Presidente eletto”), fungendo da vice-presidente. Il Presidente eletto non rientra nella lista degli eleggibili in quanto entra automaticamente nel Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono competenze dell'Assemblea dei soci:
deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;- approvare le relazioni ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare il Revisore dei conti e l’organo di controllo;
- deliberare sulle altre questioni attinenti all’Associazione e sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- provvedere alle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
- deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare eventuali regolamenti dei lavori assembleari.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da persona designata dagli intervenuti, con eventuale nomina di segretario.
L’intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.
Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all’esterno.
In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può delegare, su delibera del Consiglio, parte dei suoi poteri al Vice Presidente o al Segretario o al Tesoriere o ad un altro Consigliere.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
Il “Presidente in carica” svolge la sua attività per tre anni ed è rieleggibile purché prima della sua rielezione sia decorso almeno un mandato triennale dell'organo amministrativo.
Il “Presidente in carica” collabora con il “Presidente eletto”, ossia colui che gli succederà alla fine del mandato. Il presidente in carica è, inoltre, coadiuvato dal Presidente uscente (“Past-president”).
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a nove membri, compreso il Presidente, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati e si riunisce almeno una volta l'anno dietro apposita convocazione del Presidente; l'avviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione mediante fax, e-mail, lettera, raccomandata, telefono o altri mezzi che garantiscano la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare agli indirizzi/riferimenti forniti dal consigliere.
In caso di urgenza può riunirsi anche senza le predette formalità, purché siano presenti tutti i Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo.
La convocazione del Consiglio potrà essere richiesta, debitamente firmata e motivata, anche da tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare gli scopi dell’ente, fatte salve le competenze dell’assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
- coordinare lo sviluppo delle attività dell'Associazione;
- elaborare il piano triennale di attività;
- redigere la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;
- gestire i beni dell'Associazione e procedere alle operazioni finanziarie, in rapporto agli obiettivi prefissati e deliberati dall'assemblea;
- emanare i regolamenti interni;
- deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci;
- deliberare sulla esclusione dei soci per i motivi di cui all'art. 7;
- fissare annualmente l'ammontare delle quote di partecipazione che possono essere anche differenziate a seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle attività sociali a cui ogni singolo socio reputerà di aderire;
- fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente statuto o emanati dall'Assemblea nel rispetto delle finalità di cui all'art. 4;
- eleggere tra i propri membri il Presidente e il Presidente eletto/Vice-Presidente;
- eleggere, anche tra coloro che non sono membri, il Segretario e il Tesoriere;
- eleggere i componenti del Collegio d'Onore;
- nominare i Referenti Regionali e i Responsabili delle aree tecnico-organizzative;
- nominare il Direttore Responsabile ed il Direttore Scientifico della Rivista di Tabaccologia.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Le delibere sono valide se alle sedute partecipano almeno la metà più uno dei membri del consiglio e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà
prevalente.
In caso di decadenza di una carica o di un membro del Consiglio Direttivo tra un'Assemblea e l'altra, potrà essere compito del Consiglio stesso nominare "ad interim" un nuovo membro per occupare la carica vacante.
I membri nominati durano in carica fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
L’intervento in Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota.
La nomina e la revoca degli amministratori, nonché i relativi poteri e limitazioni devono essere iscritti a norma di legge.
ART. 12 COLLEGIO D'ONORE
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno l'Associazione può avvalersi di un Collegio d'Onore.
Questo è composto da un numero variabile di membri ed è formato da studiosi del Tabagismo, della Tabaccologia e dei problemi Fumo-correlati (PFC), che si sono altamente distinti a livello nazionale ed internazionale per i loro studi e le loro ricerche in tale ambito, nonché da personalità di rilievo, opinion-leaders, studiosi e/o ricercatori di livello nazionale o internazionale e di riconosciuto prestigio scientifico.
I compiti del Collegio d'Onore sono di consulenza e collaborazione al Consiglio Direttivo.
ART. 13 SEGRETARIO
Il Segretario redige i rapporti ed i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, e compie ogni altro dovere pertinente all'amministrazione dell'Associazione.
ART. 14 TESORIERE
Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale, costituita dalle quote associative provenienti dai distretti, dalle sedi locali e dalle singole adesioni, contributi e donazioni, ed ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio.
ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea ove richiesto dalla normativa vigente e dura in carica tre esercizi.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2397 Cod. Civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di ricerca scientifica ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile, ove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che durano in carica per tre esercizi.
ART. 16 BILANCIO, LIBRI SOCIALI E UTILI
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre, nelle forme previste dalla legge, il progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto della normativa vigente ed il progetto del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; deve anche predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge.
L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.
I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedono.
Il bilancio e i documenti che lo compongono devono essere depositati e pubblicati a norma di legge.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto di poter visionare copia dei relativi verbali al Presidente del Consiglio Direttivo.
Durante la vita della Associazione è fatto divieto di distribuire, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o patrimonio associativo, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in ipotesi di recesso ovvero di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il tutto salvo che la destinazione o la distribuzione di quanto sopra non sia imposta dalla legge; pertanto l'utile deve essere portato a nuovo, capitalizzato e utilizzato dalla Associazione per i fini perseguiti, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata altresì la distribuzione indiretta, come definita dalla normativa vigente.
Art. 17 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo essere state soddisfatte tutte le eventuali passività, previo parere positivo dell’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, o, qualora la devoluzione del patrimonio avvenga successivamente all’iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà devoluto nel rispetto della normativa vigente.
Art. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.
Fino all'iscrizione al RUNTS:
- a) l'Associazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente ed alle disposizioni prorogate del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- b) tutte le previsioni di questo Statuto incompatibili con la disciplina del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla denominazione ed al parere in caso di devoluzione del patrimonio - non avranno efficacia.
Nel periodo successivo all’iscrizione al RUNTS:
- a) assumono piena efficacia le previsioni sospensivamente condizionate a tale evento;
- b) si fa rinvio alla normativa in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.
Versione PDF Statuto SITAB ETS